Il Partito
Art. 1 Il Partito Operaio e Popolare (POP) è l’organizzazione volontaria e democratica delle cittadine e dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori che – prendendo coscienza delle forme di sfruttamento e di alienazione della persona nella società capitalistica – si uniscono in movimento politico di azione per il rinnovamento socialista della società, per l’indipendenza dei popoli e la loro cooperazione pacifica.
Art. 2 Il POP è sezione cantonale del Partito Svizzero del Lavoro (PSdL) e come tale ne riconosce e applica lo statuto.
I membri
Art. 3 Può essere membro del Partito ogni donna e ogni uomo che abita in Svizzera, vi lavora o intrattiene rapporti stretti con il POP, senza distinzione di nazionalità, confessione e filosofia; chiunque ne accetta il programma politico e lo statuto, ne sostiene l’azione politica, paga regolarmente la tessera di membro e i contributi al finanziamento delle attività del Partito.
Ammissione
Art. 4 L’ammissione al Partito è decisa dal Comitato Cantonale. L’appartenenza al Partito si rinnova annualmente mediante il pagamento della tessera del PSdL.
Diritti
Art. 5 Ogni membro del Partito ha il diritto di:
a) eleggere ed essere eletto agli organi del Partito;
b) di esprimere e difendere apertamente le proprie posizioni, di formulare liberamente le proprie opinioni;
c) di votare nelle assemblee e nei congressi le questioni proposte;
d) di criticare le decisioni prese ad ogni livello;
e) conoscere i rilievi, le critiche, gli addebiti che vengono mossi indirizzati alla sua attività e alla sua condotta, e fare valere le proprie ragioni, appellarsi alle istanze superiori del Partito in caso di sanzioni ritenute ingiustificate o eccessive;
f) presentare richieste e proposte ad ogni istanza del Partito ed ottenere una risposta sulla sostanza delle medesime; ciò implica il diritto a un’informazione approfondita su tutta l’attività del Partito.
Doveri
Art. 6 Ogni membro del Partito ha il dovere di:
a) partecipare all’attività del Partito nella misura delle sue capacità e possibilità;
b) acquisire una formazione politica per migliorare il suo contributo all’attività del Partito;
c) difendere il Partito, contribuire alla diffusione della sua stampa e delle sue idee;
d) intrattenere con gli altri membri rapporti improntati a franchezza, lealtà e fraternità;
e) partecipare alle organizzazioni sociali, sindacali, e di solidarietà, di protezione dell’ambiente o ad altre organizzazioni progressiste, i cui scopi sono compatibili con quelli del Partito.
Art. 7 L’iscritta e l’iscritto al Partito che ricopre un mandato elettivo ha gli stessi diritti e doveri degli altri membri e deve riferire circa la sua attività.
Organizzazione cantonale
Art. 8 Le istanze e gli organi cantonali del Partito sono:
a) il Congresso;
b) la Conferenza;
c) il Comitato Cantonale;
d) la Segreteria
e) la Commissione finanze
f) la Commissione di controllo
Il Congresso
Art. 9 Il Congresso è la più alta istanza del Partito e viene convocato dal Comitato Cantonale. La convocazione del Congresso e il suo ordine del giorno provvisorio devono essere comunicati almeno due mesi prima ai membri del Partito. In casi eccezionali, i tempi di convocazione, con decisione del Comitato Cantonale, possono essere abbreviati.
Durante il Congresso, l’Ufficio di presidenza esercita le funzioni e ha i poteri del Comitato cantonale.
Il Congresso:
- elegge l’Ufficio presidenziale e la Commissione elettorale,
- decide l’ordine del giorno;
- discute i rapporti del Comitato Cantonale e le questioni politiche e organizzative all’ordine del giorno;
- definisce il programma e la linea politica del Partito;
- decide gli statuti del Partito;
- giudica l’attività di tutto il Partito e dei suoi organi;
- elegge il Comitato Cantonale;
- elegge la segretaria o il segretario politico. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti al Partito possono parteciparvi, prendervi la parola e votare.
La conferenza
Art. 10 La Conferenza Cantonale può essere convocata in ogni tempo, su richiesta di un quinto degli iscritti o per deliberazione del Comitato Cantonale, di norma per risolvere singoli problemi politici ed organizzativi.
Alla Conferenza possono partecipare con diritto di parola e di voto tutte le iscritte e tutti gli iscritti.
Il Comitato Cantonale
Art. 11 Il Comitato Cantonale è l’organo deliberante superiore del Partito tra un congresso e un altro. E’ convocato dalla Segreteria e si riunisce almeno ogni due mesi, e ogni qualvolta ciò sia richiesto da un quinto dei suoi membri o dalla Segreteria.
Il Comitato Cantonale è responsabile della linea politica decisa dal Congresso.
Nella sua riunione costitutiva, il Comitato Cantonale definisce il proprio regolamento interno.
Perché possa deliberare validamente occorre che partecipi alle votazioni la metà più uno dei suoi membri. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione è ammesso il voto scritto per corrispondenza che deve giungere almeno due giorni prima della riunione così come il voto per e-mail con firma oppure delegando per iscritto un altro membro del Comitato Cantonale.
Le assenze alle riunioni devono essere motivate. Dopo tre assenze non motivate il membro del Comitato Cantonale perde il diritto al voto per corrispondenza e per e-mail e per delega per il restante mandato.
Il Comitato Cantonale:
- rappresenta il Partito nei rapporti con gli altri partiti, movimenti, istituzioni associazioni;
- organizza le diverse istituzioni del Partito e ne dirige l’attività;
- ispira e controlla il lavoro politico dei deputati;
- ripartisce incarichi,;
- designa le candidate e i candidati alle istanze nazionali del Partito, e i candidati alle elezioni politiche nazionali e cantonali e agli uffici cui il Partito ha diritto;
- designa le delegazioni e le rappresentanze che impegnano il nome del Partito.
Il Comitato Cantonale elegge la Segreteria e definisce la struttura organizzativa e redazionale delle pubblicazioni del Partito.
Il Comitato Cantonale può creare commissioni di lavoro designandone il o la responsabile tra i suoi membri e definendone i compiti e le competenze.
Salvo eccezioni, le riunioni del Comitato Cantonale sono aperte a tutte e tutti gli iscritti e simpatizzanti, i quali hanno diritto di parola ma non di voto.
La Segreteria
Art. 12 La Segreteria dirige il Partito nell’intervallo tra le riunioni del Comitato Cantonale alle cui deliberazioni si riferisce per l’esame e la decisione di tutte le questioni politiche e organizzative.
Esegue le decisioni del Comitato Cantonale e ne prepara le riunioni.
Essa discute inoltre il bilancio del Partito e trasmette alle compagne e ai compagni tesserati le direttive di lavoro.
La segreteria è composta da tre a sette membri elette o eletti dal Comitato Cantonale e comprende la segretaria o il segretario politico, la segretaria o il segretario amministrativo del Partito. Essa deve rispettare, nel limite de possibile, gli equilibri regionali e la presenza equa di entrambi i generi.
La Segreteria è un organo collettivo e come tale risponde e si riferisce al Comitato Cantonale, salvo responsabilità personali di ciascun membro.
Le commissioni permanenti
Art.13 a La Commissione delle finanze
E’ eletta dal Comitato Cantonale ed è composta da almeno tre compagne o compagni membri del Comitato Cantonale. Il segretario o la segretaria politica del Partito è membro d’ufficio, con voto consultivo.
La Commissione delle finanze è responsabile del suo operato di fronte al Comitato Cantonale e collabora con la Segreteria.
Compiti della Commissione delle finanze sono:
- amministrare le finanze del Partito e della sua stampa;
- organizzare il tesseramento annuale;
- allestire per la Segreteria i bilanci preventivi e consuntivi del Partito;
- sottoporre al Comitato Cantonale, tramite la Segreteria, proposte concernenti le campagne di finanziamento e di sottoscrizione annuali e straordinarie.
Essa elegge al suo interno una presidente o un presidente.
Art.13 b La Commissione di controllo
È eletta dal Comitato Cantonale ed è composta da suoi membri, almeno uno per sezione locale. La Commissione di Controllo riferisce regolarmente delle propria attività alla Segreteria del Partito e presenta un proprio rapporto d’attività durante il congresso ordinario.
La Commissione di controllo:
- verifica l’applicazione dello statuto e del programma politico del Partito in tutte le organizzazioni e istanze del Partito;
- controlla l’amministrazione cantonale del Partito;
- verfica che le direttive degli organi superiori vengano seguite dalle organizzazioni e che le proposte di quest’ultime siano esaminate dagli organi superiori.
- esamina le questioni puntuali, quali le accuse contro l’onorabilità personale, la condotta politica di membri del Partito, i ricorsi ad essa rivolti da istanze del Partito o da singoli compagni e trasmette i suoi pareri all’istanza di Partito competente.
Alla prima seduta, essa si sceglie una presidente o un presidente.
L’anzianità di Partito
Art. 14 Per l’assunzione di responsabilità direttive si richiede di regola un’anzianità di Patito di un anno per il Comitato Cantonale e due anni per la Segreteria.
Eccezioni sono ammesse se trovato il consenso della maggioranza assoluta dei membri dell’istanza elettorale competente.
La cooptazione
Art. 15 Nel caso in cui si rendano vacanti dei posti nel Comitato Cantonale e la situazione così creatasi non consenta di attendere la riunione del Congresso Cantonale, o in caso di particolare e rilevante interesse politico per il Partito, si possono cooptare dei compagni con il consenso della maggioranza assoluta dei membri. Il numero di cooptazioni non può assolutamente superare un quinto dei membri regolarmente eletti.
Le organizzazioni
Art. 16a L’organizzazione giovanile
Il Partito può creare un’Organizzazione giovanile.
Ogni decisione circa la fondazione, la denominazione, la struttura, gli scopi e il legame con il Partito di tale organizzazione spetta al Comitato Cantonale.
L’organizzazione giovanile:
- è parte integrante del Partito;
- ha i diritti e doveri di una sezione del Partito;
- ha diritto ad almeno una propria o proprio rappresentante in Segreteria e in Comitato Cantonale.
Fra i compiti dell’Organizzazione giovanile vi è quello di creare dei gruppi all’interno delle scuole e nelle università, gruppi che collaborino con i movimenti sindacali e studenteschi.
Art. 16b La Sezione
La Sezione è l’organizzazione territoriale di base del Partito. La sua circoscrizione è comunale, intercomunale o regionale.
La costituzione di nuove sezioni deve essere approvata dal Comitato Cantonale.
Compiti della Sezione sono:
- il promovimento e la direzione dell’attività locale di propaganda del Partito;
- la pianificazione e preparazione di riunioni o dibattiti pubblici;
- l’organizzazione di azioni di volantinaggio;
- l’elaborazione della politica del Partito nelle istituzioni in cui esso è rappresentato.
In quanto organizzazione di base, la Sezione discute:
- tutti i problemi che si pongono al Partito;
- applica le decisioni degli organi superiori;
- cura la riscossione delle quote di Partito e il tesseramento;
- cura le sottoscrizioni per la stampa del Partito.
La vita e l’attività della sezione si svolgono nel Comitato di Sezione.
Questo si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi ed è convocato dalla responsabile o dal responsabile di Sezione.
Il Comitato di Sezione elabora un proprio regolamento interno ed elegge la propria o il proprio responsabile.
In assenza di una sezione, il Comitato Cantonale può designare una o un responsabile di zona.
Art. 16c Il Gruppo
Il Gruppo (come la Sezione) è l’organizzazione di base del Partito.
Esso è costituito da almeno tre compagne e/o compagni nei luoghi di lavoro e di formazione.
Compiti del Gruppo sono:
- lo svolgimento del lavoro politico fra lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti;
- la diffusione di manifesti e volantini;
- l’organizzazione di riunioni pubbliche.
Il Gruppo è un collettivo di lavoro.
In assenza di un Gruppo, il Comitato Cantonale può designare una o un responsabile.
La democrazia di partito.
Art. 17 Il principio direttivo della struttura politico-organizzativa del Partito è la ricerca di una dialettica interna che attui le esigenze della democrazia e dell’unità, della libertà e della disciplina, dell’efficacia nell’azione e della varietà dei contributi individuali.
A questo scopo:
a) tutti gli organi dirigenti devono essere eletti democraticamente e operare collettivamente, fermo restando che ciò non annulla la responsabilità individuale della singola compagna o compagno;
b) gli organi dirigenti sono responsabili verso l’assemblea o l’istanza che li ha eletti e a queste devono rendere conto periodicamente della loro attività;
c) ogni compagna o compagno dirigente di ogni grado è sempre revocabile dall’istanza che lo ha eletto;
d) ogni istanza del Partito ha l’obbligo di promuovere e di rispettare la democrazia interna, favorendo l’attività e l’iniziativa di tutti i compagni e mantenendo un legame costante tra la base e gli organi dirigenti;
e) terminata la discussione e presa democraticamente una decisione, questa è obbligatoria per tutti gli iscritti; la minoranza deve applicare le decisioni della maggioranza con deliberazione regolare;
f) le decisioni degli organi cantonali del Partito sono obbligatorie per tutte le organizzazioni del Partito;
g) non sono ammesse azioni che violino la linea politica e le norme dello statuto né alcuna attività frazionistica.
Elezioni
Art. 18 Gli organi dirigenti del Partito sono eletti con voto diretto e nominativo, secondo le modalità che di volta in volta deciderà l’assemblea medesima. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando sia approvata da un quinto dei partecipanti all’assemblea.
Disciplina di partito
Art. 19 La radiazione dal Partito è decisa, dopo l’audizione dell’interessata o dell’interessato, dal Comitato Cantonale. Egli può far ricorso al Congresso Cantonale, alla Commissione cantonale di controllo e quindi a quella nazionale; e in ultima istanza al Congresso Nazionale.
Art. 20 La reintegrazione di un membro colpito dalla sanzione prevista all’art. 19 è possibile solo con il consenso del Comitato Cantonale.
Amministrazione e finanze
Art. 21 I mezzi finanziari del Partito sono costituiti dalle rimesse di diarie e sui gettoni degli eletti del Partito nelle istituzioni pubbliche, da sottoscrizioni e contributi volontari alle campagne di finanziamento, dai proventi di manifestazioni varie.
Tessere e simboli
Art. 22 La tessera è il documento che attesta la regolare iscrizione della compagna e del compagno al Partito e che quindi impegna alla solidarietà politica e morale di tutte e tutti i compagni. L’importo della tessera, deciso ogni anno dal Comitato Centrale del PSdL, spetta interamente allo stesso PSdL
Art. 23 La bandiera del POP è la bandiera rossa con la falce e il martello incrociati.
Il presente statuto è stato approvato durante l’assemblea costituente del Pop – Ticino il 25 gennaio 2015 a Bellinzona.